Valutazione Rischio Incendi: un mostro amico
All’idea di redigere la valutazione del rischio incendi della propria azienda, molto datori di lavoro vorrebbero scappare in luoghi lontani e sconosciuti. Ma si sbagliano, capiamo insieme il perché.
La valutazione del rischio incendi è un adempimento obbligatorio previsto dalla normativa italiana in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dai successivi decreti attuativi (es. DM 3 settembre 2021 noto come “Decreto Controlli”).
Quando è obbligatoria?
È sempre obbligatoria nei luoghi di lavoro ove sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi, compreso il rischio incendio.
Quando va aggiornata?
Non ha una scadenza rigida predefinita, ma deve essere aggiornata periodicamente e ogni volta che ci siano cambiamenti rilevanti (rif. D.Lgs. 81/2008, art. 29, comma 3).
In particolare, deve essere rivista e aggiornata:
- In caso di modifiche significative, ad esempio:
- cambiamenti nei locali o nell’organizzazione del lavoro;
- introduzione di nuove attrezzature, impianti o sostanze infiammabili;
- cambio della destinazione d’uso dei locali;
- aumento del numero di lavoratori o del pubblico presente.
- In seguito a incidenti o quasi-incidenti
- A seguito di prescrizioni o rilievi degli organi di vigilanza come i controlli dei Vigili del Fuoco
- In caso di aggiornamento normativo: nuove leggi, decreti o circolari tecniche applicabili.
Anche se non esiste una frequenza fissa obbligatoria, si consiglia di riesaminare e confermare la validità della valutazione almeno ogni 2-3 anni, o contestualmente al riesame generale del DVR (spesso annuale nelle aziende più strutturate).
Cosa succede se emergono delle non conformità “storiche”?
Se dalla valutazione del rischio incendio emergono non conformità rispetto alla normativa attuale, ma che erano conformi alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’opera, la situazione va gestita tenendo conto sia del quadro normativo storico sia dell’obbligo attuale di garantire la sicurezza.
Partendo dal fatto che in Italia, la sicurezza antincendio è di tipo prestazionale e non solo prescrittivo, quindi non si basa unicamente sull’aderenza formale alle norme, ma anche sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (fatto rafforzato anche dal Codice di prevenzione incendi che si esprime largamente anche in merito a soluzioni progettuali alternative),
passando per la valutazione delle non conformità rilevate,
si possono raggiungere due risultati:
- il rischio è accettabile con misure compensative (es. formazione, dispositivi, organizzazione del lavoro).
- Il rischio non è accettabile e sarà necessario un adeguamento tecnico parziale o completo.
Ad ogni modo, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza, e se la condizione attuale rappresenta un rischio non accettabile, anche se legittimo dal punto di vista edilizio o impiantistico, si deve intervenire.
Come si definisce se il rischio incendio è accettabile?
Stabilire se un rischio incendio è accettabile significa valutare se, in base alle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attività svolte e delle misure adottate, la probabilità e le conseguenze di un incendio sono contenute entro limiti tollerabili.
Non è una formula fissa, ma un processo tecnico basato su criteri normativi, tecnici e organizzativi.
Questa valutazione va motivata e documentata nella valutazione del rischio incendio e nel DVR, indicando i pericoli identificati, le misure adottate, la valutazione del rischio residuo ed eventuali piani di miglioramento.
N.B. L’adempimento alla normativa non impone di ridurre il rischio a basso, ma di renderlo accettabile e gestibile, in base al contesto.
Concludendo, la valutazione del rischio incendi aiuta il datore di lavoro a capire il livello di sicurezza della propria azienda e, se del caso, predisporre eventuali piani di miglioramento per garantirne standard accettabili. È uno strumento nato per rendere il luogo di lavoro uno spazio sicuro e non per terrificare i responsabili della sicurezza che, aiutati da tecnici competenti, possono anch’essi vivere sereni e sicuri l’ambiente in cui svolgono la loro attività.
