Attestazione di conformità antincendio
La prevenzione incendi fa riferimento al d.P.R. 1/08/2011 n.151 che elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, le classifica e ne regolamenta i procedimenti autorizzativi.
Nello specifico, tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono
- inviare segnalazione di inizio attività prima di iniziare l’attività stessa, che costituirà il primo attestato di conformità antincendio;
- rinnovare periodicamente la conformità antincendio ogni 5 anni, ad eccezione di alcune attività indicate nel comma 2 art.5 del d.P.R. 151 per le quali la cadenza passa a 10 anni.
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO. Per tutte le attività soggette ai controlli dei VVF si deve presentare una SCIA (segnalazione di inizio attività), prima di iniziare l’attività.
Per le categorie B e C la SCIA viene presentata sulla base di un progetto precedentemente presentato al comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Ricevuta tutta la documentazione di segnalazione di inizio attività il comando dei VVF procederà al controllo della completezza formale dell’istanza ed effettuerà visite tecniche per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa se previste.
Per le attività di categoria C, in caso di esito positivo, il comando rilascia il primo CPI entro 15 giorni dalla visita tecnica.
Per le categorie A e B la ricevuta della scia con esito positivo costituisce il primo attestato di conformità.
Spunti di approfondimento:
- Documentazione a corredo di una SCIA di inizio attività all’art.2 comma7 del 151/2011;
- Effettuare una valutazione progetto in fase preliminare: Art.3 comma 1 del d.P.R 151 “I responsabili di attività in categoria B e C sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti (…)”
RINNOVO, per tutte le attività soggette ai controlli dei VVF, alla scadenza della SCIA di inizio attività o alla scadenza del rinnovo precedente si deve procedere con il rinnovo e si possono presentare due casi:
- NULLA MUTATO, non vi sono state modifiche nell’attività che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio. A questo punto si presenta una richiesta di rinnovo più una asseverazione di nulla mutato;
- VARIAZIONI, sono state effettuate modifiche autorizzate man mano nel tempo. Al momento del rinnovo si presenta una richiesta di rinnovo allegando tutto lo storico autorizzativo delle modifiche.
Di seguito alcuni esempi di variazioni rilevanti:
- Modifiche alle strutture e alle compartimentazioni;
- Variazione delle sostanze pericolose detenute;
- Cambio di destinazione d’uso di uno o più locali;
- Modifica delle condizioni di sicurezza;
- Altro… (è sempre consigliato valutare le modifiche con un progettista antincendio, al fine di eseguirle in accordo con le normative vigenti e di ottenere tutti i documenti necessari alle pratiche antincendi.)
Spunti di approfondimento:
- Arriva il rinnovo ma le modifiche non sono state autorizzate man mano, a questo punto si deve procedere con una nuova SCIA per adeguare la situazione (attenzione sempre alla necessità di effettuare prima una valutazione progetto).
RINNOVO TARDIVO del CPI, come si esprimono le norme nel caso di un Certificato non rinnovato.
1. Il d.P.R. 151 art.11 comma 5 chiarisce che il rinnovo è obbligatorio
“Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del CPI, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.”
2. La Circolare Prot. N.0005555 del 18/04/2012 definisce il punto di vista penale
“Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.”
Dal punto di vista amministrativo non ammette proroghe
“Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.”
Presume che il mancato rinnovo corrisponda ad una interruzione dell’attività
“Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art del DPR151/2011.”
3. Il D. Lgs. 139/2006, art. 20 definisce le sanzioni per mancata richiesta o mancato rinnovo
“Sanzioni penali e sospensione dell’attività1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582euro , quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, […].”
“3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: – il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; – i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.”
Definisce le sanzioni per certificazioni e dichiarazioni mendaci
“2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo CPI, attesti fatti non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.”