ATTIVITA’ TERZIARIO IN COMPLESSI EDILIZI: A CHI COMPETE LA TITOLARITA’.
Il D.P.R. 151/2011 fornisce una lista ben definita di attività, identificabili all’interno di un luogo di lavoro, che sono soggette a specifico iter di controllo di prevenzione incendi e relativi adempimenti normativi.
Per attività si intende il complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato che può presentare pericolo di incendio o esplosione (rif. G.1.5, Codice di prevenzione incendi).
Per attività soggetta si intende un’attività annoverata nell’elenco di cui al D.P.R. sopracitato.
Sebbene l’elenco sia molto dettagliato, talvolta nella realtà dei fatti può risultare difficoltoso capire dove stia il limite di applicazione e chi abbia l’effettiva titolarità dell’attività stessa e quindi del rischio ad essa connesso.
In particolare, vorrei soffermarmi su due attività che spesso convivono e si intrecciano in edifici complessi ad uso terziario caratterizzati da più livelli e utilizzati da molteplici datori di lavoro che occupano gli ambienti.
Parlo delle attività n.73 e 71.
Att. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario(*) e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2,
indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
(*)sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.
Att. 71: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
Vorrei quindi porre l’attenzione sulla situazione, largamente diffusa, in cui uffici sono collocati vicino ad altri uffici che si trovano in edifici popolati da lavoratori afferenti a diversi titolari e che devono condividere spazi, impianti e percorsi.
L’obbiettivo è quello di chiarire a chi spetta l’onere di garantire la sicurezza sul lavoro nelle aree ad utilizzo esclusivo e nelle aree ad uso promiscuo.
Possiamo trovarci essenzialmente in tre casi:
- Il complesso edilizio è popolato da attività terziarie che per le loro caratteristiche non
raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento; - Il complesso edilizio è popolato da attività terziarie che per le loro caratteristiche
raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento; - La coesistenza di entrambi i tipi di attività di cui sopra.
Nel primo caso non ci sono dubbi: la titolarità del rischio appartiene all’amministratore condominiale.
Negli altri due casi corre in aiuto la nota n. 4756 del 09/04/2013 nella quale si legge:
Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l’assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
Ai fini dell’assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012. […]
Nel caso in cui nell’edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell’edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l’assoggettabilità al punto n. 73.
In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell’edificio.
Resta inteso che il responsabile dell’attività che si configura al n.73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell’edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.
Riassumendo:
- L’amministratore condominiale è titolare del rischio globale e responsabile delle aree
promiscue; - Gli uffici che raggiungono la soglia di assoggettabilità (att.71) sono titolari del rischio
per quanto di propria competenza - Gli uffici che non raggiungono la soglia di assoggettabilità non sono titolari di alcun rischio specifico e vengono coordinati dall’amministratore.

Prossimo approfondimento: modalità di calcolo dell’affollamento per singola attività d’ufficio inserita in edificio complesso. Stay tuned!